Statuto di Senso Comune

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SENSO COMUNE

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1

È costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (Codice Unico  del Terzo Settore dove è confluita la disciplina delle Aps prima regolata dalla  Legge 383/00 ora abrogata)  l’associazione di promozione sociale denominata “Senso Comune” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Art. 2

L’associazione ha sede attualmente a Parma (Pr) in via Agostino Bottego 5 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci. L’associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L’associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’eventuale ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

Art. 3

La durata dell’associazione è illimitata.

OGGETTO

Art. 4

“Senso Comune” è un’associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera per favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale, del tempo libero e per fini di solidarietà sociale a favore di associati o di terzi.

L’associazione esercita un complesso di attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consistenti nell’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’intervento nel dibattito culturale e politico, nonché all’interno della vita sociale, tramite iniziative pubbliche e private con l’obiettivo di costruire nuove forme di cultura sociale e politica “dalla parte di chi non ha parte” ovvero dalla parte di tutti quei cittadini che, al momento, sono esclusi dal processo politico e vittime di ingiustizie economiche e sociali, anche attraverso attività di promozione e espressione culturale, di spettacolo, di animazione e informazione, di crescita civile, organizzate in proprio, ovvero in collaborazione con altre realtà associative presenti sul territorio.

Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare si propone:

  • di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini, anche e soprattutto quelli in situazioni dì particolare disagio sociale;
  • di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
  • la partecipazione e l’organizzazione di campagne di carattere sociale e politico;
  • gestione di attività di comunicazione;
  • coinvolgere i cittadini in attività pratiche riguardanti il tema dell’autodeterminazione/auto-organizzazione che apportino loro beneficio socioculturale;
  • sviluppare e promuovere azioni di formazione.

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività diverse previste dalla legislazione vigente. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento degli  scopi istituzionali compreso l’esercizio in modo non prevalente di attività commerciali. L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Art. 5

L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali come espressi nel documento costitutivo dell’associazione “Manifesto di Senso Comune – Per un paese più libero e più giusto”. Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le associazioni di fatto, attraverso domanda di ammissione, da presentarsi in forma scritta al Consiglio direttivo (e-mail da inviarsi all’indirizzo dell’associazione) o mediante colloquio (anche in modalità telematica) con un membro dell’associazione a ciò deputato dal Consiglio direttivo. Spetta al Consiglio direttivo la decisione circa l’accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione. Il rigetto della domanda di ammissione dev’essere comunicato all’interessato o in forma scritta (mediante e-mail) od orale (mediante colloquio anche in forma telematica, tenuto da un membro del Consiglio direttivo a ciò deputato dallo stesso), specificandone i motivi. Il richiedente rigettato può ricorrere contro la decisione del Consiglio direttivo all’assemblea dei soci, che delibera, in modo definitivo, sulla domanda di ammissione.

I soci possono essere:

  • soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;
  • soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.

Art. 7

La qualità di socio si perde per:

  • decesso;
  • mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
  • dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
  • espulsione: il Consiglio direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Tra questi si annoverano attività pregiudizievole all’associazione o incompatibile con le finalità della stessa. Si segnala che, ai fini tanto del rigetto della domanda di ammissione, quanto dell’esclusione, sono considerate pregiudizievoli, fra le altre, posizioni che siano anti-egualitarie, tanto di stampo fascista, sessista, omofobo, quanto di natura economica o di altra natura, nonché comportamenti aggressivi nei confronti di altri soci o pubblicamente denigratori verso l’associazione o in relazione alle attività dell’associazione. Prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati, per iscritto o mediante colloquio anche in forma telematica, tenuto da un membro dell’associazione a ciò deputato dal Consiglio direttivo, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica (scritta od orale), tranne che per l’ipotesi di mancato versamento della quota associativa annuale, circostanza che implica automaticamente la decadenza del socio. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all’assemblea dei soci, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. In caso di conferma dell’esclusione, deliberata dall’assemblea, il socio può proporre opposizione alla stessa al Collegio dei probiviri. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dallo stato, dalle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali dagli associati e da terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

  • beni mobili ed immobili;
  • donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell’associazione:

  1. l’assemblea dei soci,
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il presidente;
  4. il Collegio dei probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione sia in forma presenziale che in forma telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Un regolamento elettorale, redatto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea dei soci, predispone il modo in cui tali organi vengono eletti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L’assemblea è composta da tutti i soci ed è il massimo organo deliberante dell’associazione. L’assemblea si riunisce in forma presenziale o telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa, su convocazione del presidente e ogni qualvolta il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati – purché non inferiore a tre persone – ne ravvisino l’opportunità.

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l’assemblea ha il compito di:

  • ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio direttivo;
  • approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  • deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.

Art. 11

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale, almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.

La convocazione è fatta dal presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax, mediante posta elettronica o altro strumento telematico.

Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L’associazione si avvarrà di strumenti di democrazia digitale per assicurare la partecipazione dei propri membri anche al di fuori del contesto delle assemblee formali. Le consultazioni potranno essere convocate dal consiglio direttivo, o da un decimo degli iscritti. Tali consultazioni pur non avendo carattere vincolante devono essere considerate come un’espressione della volontà degli iscritti e quindi fatta eccezione per casi estremi ne dovranno essere seguite le indicazioni.

Art. 12

Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, trascorsa un’ora dall’inizio dell’assemblea, le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vice-presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall’assemblea.

I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall’assemblea. Ciascun sesso deve essere rappresentato nella composizione del Consiglio direttivo. L’assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15

Il Consiglio direttivo nomina il vice-presidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16

I membri del Consiglio direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

Qualora un membro del Consiglio direttivo decada o si dimetta, il Consiglio direttivo propone all’assemblea dei soci, convocata in forma presenziale o per via telematica secondo le regole esposte nel presente statuto, un candidato a reintegro dei suoi componenti, il cui mandato avrà durata pari alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo in carica.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

Art. 17

Il Consiglio direttivo si riunisce su invito del presidente ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma o altro strumento telematico.

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 18

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vice-presidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Art. 20

Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica un anno. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci.

Il presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al presidente:

  • predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
  • redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
  • vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
  • determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
  • emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vice-presidente.

Art. 21

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall’assemblea dei soci. È l’organo di garanzia sul corretto svolgimento della vita associativa secondo le norme del presente statuto. Il Collegio dei probiviri dura in carica un anno. Il Collegio dei probiviri può, qualora ravvisi gravi violazioni delle regole statutarie, inviare relazioni all’assemblea sulla vita associativa. I criteri di funzionamento del Collegio dei probiviri sono determinati da apposito regolamento, che è da intendersi come parte integrante dello statuto associativo. Detto regolamento è proposto dal Consiglio direttivo e ratificato dall’assemblea dei soci entro il primo anno di esercizio dell’associazione. I membri del Collegio dei probiviri non partecipano alle sedute del Consiglio direttivo.

 

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Art. 23

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto a enti del terzo settore operanti in identico o analogo settore o comunque a fini di utilità sociale.

NORME FINALI

Art. 24

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e del D.Lgs n. 117 del 03 luglio 2017 ( Codice Unico del Terzo Settore).

Parma, 22 dicembre 2017