Cultura | Politica

Il reato di apologia nazifascista, tra forza e giustizia

13 Luglio 2017

Un gran parlare si fa in queste ore del ddl Fiano che introduce il reato di apologia di fascismo e nazifascismo. I reati di apologia sono sempre molto scivolosi, perché materialmente si risolvono nella manifestazione di un pensiero; magari con particolare vis espressiva, magari dinanzi ad un uditorio ricettivo ma pur sempre nell’esercizio della libertà di espressione, garantita come intangibile da tutto il costituzionalismo post-fascista. Si ritiene, in questi casi, che tale libertà sia malriposta, violando “il dovere di rispettare l’ordine giuridico costituito nei rapporti tra l’individuo e la collettività” – diceva la Cassazione Balducci dell’1 giugno 1964.

Rispettare l’ordine giuridico: dinanzi all’assenza di una offesa concreta ad alcunché di determinato, l’introduzione di un reato di apologia si giustifica sempre postulando che sotto attacco ci sia una qualche declinazione dell’“ordine pubblico”. L’ordine pubblico, tuttavia, ha sempre giustificato misure autoritarie e, a ragion veduta, Karl Binding già nell’800 lo definiva il “ripostiglio” – Rumpelkammer – del diritto penale.

A maggior ragione se ci rivolgiamo ai reati contro la personalità dello Stato – tra i quali la nuova fattispecie mirerebbe a entrare. Si tratta di reati che, a loro volta, per definizione, presidiano l’ordine pubblico costituzionale – concetto, se si vuole, paradossale rispetto a un ordinamento fondato sulla permanente sovranità popolare, ma tant’è. Accade così che il reato di apologia di fascismo finisce per presidiare l’ordine pubblico non una ma due volte, in sequenza.

Si allontana così del tutto ogni offesa concreta, ogni danno, scompaiono le vittime e finisce, in fondo, per scomparire anche il fatto: questo si assolutizza in una mera dimensione simbolica, e più che per sé finisce per rilevare quale segno della personalità del suo autore.

“Eccolo! Ha alzato la mano tesa! È un fascista!”, dunque va punito – questa l’immaginaria sequenza logico-simbolica di un reato simile.

In effetti, se si va a leggere il testo del ddl ci accorgiamo che proprio questo accadrebbe una volta che la prescrizione entrasse in vigore. A integrare il reato sarebbe già il solo “richiamare” simbologie e gestualità del nazifascismo – come alzare il braccio in un saluto romano; ma attenzione alla prima parte della norma, in cui si persegue anche la propaganda dei contenuti della ideologia nazifascista. Si fa qui un singolare uso della parola “propaganda”, visto che la norma precisa di ritenere sufficiente la semplice messa in vendita di oggettistica ispirata al Ventennio.

Il futuro art. 293-bis c.p. sarebbe una norma vaga, dall’applicabilità assai estesa, liberale tanto quanto lo era il Popper dei paradossi della società liberale: poco, pochissimo se consideriamo quanto innocue siano le condotte perseguite nel caso concreto. In questo senso, la relazione al ddl è peculiarmente chiara: dovendo giustificare il nuovo reato rispetto al già corposo apparato sanzionatorio previsto dalle leggi Scelba e Mancini, si legge bene che a esser nel mirino sono i venditori di souvenir ‘nostalgici’ – dove il fine principe si direbbe il profitto, più che il proselitismo e che tuttavia offendono il nostro “decoro” agli occhi dei civilissimi turisti; e, per altro verso, si vuole reprimere coloro che si ostinano ad alzare il braccio teso nel consesso di manifestazioni calcistiche – dove una certa giurisprudenza non adempirebbe al suo onere repressivo.

Insomma, semplici segni, oggetti, gesti: ciò che è mero corollario rispetto a quelle organizzazioni che vogliano ricostituire il partito fascista e che sono represse dalla legge Scelba – attuativa della XII disposizione finale della Costituzione – diventa ora rilevante in sé, individualmente e quale segno di uno psico-reato.

A porre i confini di una fattispecie così ampia sta la solidità indiscussa dell’immaginario oggetto di repressione: tutti sappiamo di quale immaginario stiamo parlando, un insieme chiuso che ricomprende croci celtiche, svastiche, saluti romani e poco altro. Così, quel che dovrebbe essere garanzia di inoffensività – e dunque di irrilevanza penale, perlomeno fin quando non travalichi nella sedizione – diventa perversamente limite posto alla carica offensiva dello Stato e del suo ius terribile.

Ma siamo davvero sicuri di questa solidità?

Al di là delle idiosincrasie dell’onorevole Fiano, di famiglia ebraica e perseguitata, una simile iniziativa tradisce pure una qualche inquietudine. Essa, forse, risiede ben prima e ben oltre che nella vista di un braccio alzato o di un busto di Mussolini: essa origina da alcuni sommovimenti che sconvolgono le ragioni stesse della condanna che un regime democratico-repubblicano muove – deve muovere – alla pregressa esperienza autocratica.

Accade, infatti, che Arrigo Petacco, proprio il giorno successivo la presentazione del ddl alla camera, viene intervistato dal Blog di Beppe Grillo. E il blog così gli si rivolge:

“Blog – Un momento di svolta del fascismo fu il delitto Matteotti del 1924 dopo il quale fu, in modo aperto, istituita la dittatura, ma Il Duce affermò di essere totalmente estraneo al delitto Matteotti e che i mandanti del delitto andavano ricercati presso certi putridi ambienti finanziari e capitalisti, sui quali era in corso una indagine riservata; senza però fare nomi e senza precisare a quali ambienti si riferisse. Lei pensa che Mussolini sia stato veramente estraneo al delitto?”

La risposta è affermativa e dà la stura a un’intervista revisionista, fondata su una clamorosa falsità.

Se si considera quale ampio uditorio hanno i post del blog grillino, si capisce perché una teoria di segni assunti come immutabili in forma e contenuti si candidi a diventare pratica mutevole del conflitto politico. In tale conflitto lo Stato, ben lontano dal cogliervi l’allarmante tracollo delle proprie ragioni fondative, si lancia armato del suo strumento più terribile: la pena. Questa, però, arriva sempre troppo tardi, quando ormai è già eroso il (con)senso comune che vuole preservare.

Occorre crearne presto un altro.

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